Chi è responsabile dei danni che subisco per la mancata segnalazione di un impedimento stradale, tipo un tombino aperto? (Rosa da Grosseto)
Il Comune. E’ come la storia delle buche stradali. Peggio se si tratta di un tombino. Naturalmente bisogna dimostrare che il danno subito è stato causato proprio dalla mancata segnalazione dell’ostacolo. E quindi potrà ottenere il risarcimento.
Sono diventato diffidente con le formule bancarie, che siano commissioni o servizi. Perciò a lei che ci difende dalle insidie chiedo che cos’è il “mutuo di consolidamento”? (Enrico da Foggia)
Se lei, poniamo, ha diversi prestiti con il suo istituto di credito può accorparli in un unico debito, così può pagare una sola rata al mese, ovviamente per un tempo più lungo. Il vantaggio è che distribuendosi su un numero di mesi più ampio la cifra da pagare come rata si riduce, talvolta persino del 50%. Ma niente si fa per niente e quindi anche il mutuo di consolidamento comporta dei costi.
Dr. Lubrano,ho un dubbio che forse lei può aiutarmi a sciogliere. Se non c’è testamento come si fa a procedere per la divisione dei beni che il defunto ha lasciato? (Beatrice da Como)
Se non c’è testamento l’eredità spetta al coniuge e ai figli con quote precise .Se c’è solo il coniuge la metà spetta a lei e l’altra metà è quota disponibile. Un coniuge e un figlio: 1/3 e 1/3 e l’altro terzo disponibile. Un coniuge e più figli: ¼ al coniuge, metà ai figli e ¼ disponibile. In mancanza di coniuge o discendenti (figli, nipoti e pronipoti), ascendenti (genitori, nonni e bisnonni) e fratelli, l’eredità spetta agli altri parenti più prossimi entro il sesto grado. In caso contrario i beni passano allo Stato.
Se il defunto non ha predisposto un testamento, gli eredi sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione all’Ufficio del Registro competente(quello ciò della residenza del morto) entro un anno dalla data della scomparsa.
Siamo un gruppo di condomini disperati. Il nostro palazzo è composto di 19 appartamenti, undici dei quali sono di proprietà di chi ha costruito l’intero stabile e sono occupati da lui, dai suoi parenti e amici. Nelle assemblee di condominio noi proprietari dei restanti otto appartamenti siamo sempre in minoranza e dobbiamo accettare anche decisioni che non ci piacciono. Ci po’ dare qualche consiglio su come difenderci?
(Condomini di Cercola)
Se come sembra di capire, la proprietà di questi 11 appartamenti è di una sola persona, si può cercare una via giudiziale(giudice di pace o avvocato) perché una sola testa non può imporre le sue volontà anche se possiede la maggioranza dei millesimi; di conseguenza una maggioranza di teste ha diritto a far valere le sue ragioni anche se non è premiata dai millesimi. Ma se al contrario, questi undici appartamenti risultassero di altrettanti proprietari ancorchè riconducibili al costruttore, purtroppo non ci sarebbe nulla da fare. L’importante è essere certi che il proprietario degli 11 appartamenti in questione sia dal punto di vista legale uno solo.
Il Dottor Francesco Catalano (commercialista) di Palermo ha cortesemente arricchito la mia risposta televisiva con le considerazioni che seguono:
Egr Dott Lubrano
Le scrivo in merito alla risposta che ha dato ai condomini di un paese della provincia di Napoli ( mi sembra) i quali lamentavano di dover subire le decisioni del costruttore del palazzo in cui abitano, in quanto egli è proprietario di ben 11 unità immobiliare su un totale di 19 appartamenti.
Mi permetto a tal proposito di dare qualche suggerimento ( che sono certo lei accoglierà con piacere) per risolvere in modo lineare problemi di questa natura.
La risposta al quesito è fornita dal codice civile che all’articolo 1136 stabilisce le maggioranze necessarie per prendere le decisioni nelle assemblee di condominio.
Il codice richiede la contemporanea presenza di due tipi di maggioranze differenti per prendere le decisioni nelle assemblee, sia in prima che in seconda convocazione: la prima maggioranza è data dal numero dei condomini presenti o intervenuti in assemblea, mentre la seconda è costituita dalla quota di proprietà ( in termini di millesimi o, in mancanza di tabelle millesimali, in termini di unità immobiliari) presente o rappresentata in assemblea.
Per essere concreti facciamo un esempio: in prima convocazione il codice civile ( art.1136, 2° comma) prevede che “sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ( prima maggioranza) e almeno la metà del valore dell’edificio ( seconda maggioranza).
Nel nostro caso se il costruttore è proprietario di 11 appartamenti su 19, certamente la sua presenza o quella di un suo rappresentante in assemblea costituisce già il quorum necessario per avere la seconda maggioranza richiesta dal codice ( quella riguardante il valore dell’edificio, infatti egli rappresenta più della metà delle unità immobiliari, 11 su 19, dando per assunto che non vi siano tabelle millesimali), ma ciò non basta perché per prendere una decisione valida è necessario anche l’assenso della maggioranza degli intervenuti in assemblea ( cosiddetta prima maggioranza), quindi se sono presenti in assemblea 9 condomini ( il costruttore e gli 8 proprietari degli altri appartamenti) sarà anche necessario che almeno 5 condomini ( sul totale di 9) votino a favore della decisione da prendersi. Quindi il proprietario degli 11 appartamenti da solo non può decidere nulla, ma ha la necessità di avere almeno il sostegno di altri 4 condomini!
E’ anche vero che gli altri 8 condomini senza il consenso del proprietario degli 11 appartamenti, almeno in prima convocazione, non possono prendere alcuna decisione, perché in ogni caso gli mancherebbe quella che abbiamo chiamata seconda maggioranza ( cioè il consenso di almeno la metà del valore dell’edificio e il costruttore con i suoi 11 appartamenti rappresenta addirittura più della metà del valore dell’edificio).
Tuttavia nell’assemblea in seconda convocazione per prendere le decisioni occorre solamente il consenso di 1/3 del valore della proprietà ( nel nostro caso 7 appartamenti su 19) e di 1/3 dei condomini ( nel nostro caso 3 condomini su 9), quindi in seconda convocazione i condomini possono decidere anche senza avere il consenso del proprietario degli 11 appartamenti!
Il condominio può regolarmente funzionare.
Le uniche decisioni che devono essere prese forzatamente con il consenso del proprietario degli 11 appartamenti sono quelle relative alla nomina dell’amministratore, ad eventuali liti ed a lavori straordinari da farsi nell’edificio (vedi art 1136, 3° comma c.c). Solamente in questi ultimi casi senza il consenso del proprietario degli 11 appartamenti non potrebbe prendersi una decisione, tuttavia se i condomini non si accordano per richiedere la nomina di un amministratore ci si può rivolgere al giudice ( vedi art.1129, 1° comma c.c) ed anche per effettuare dei lavori urgenti ed indifferibili si può richiedere l’intervento del giudice che obbligherà i condomini dissenzienti a farli. Peraltro, una volta nominato ( anche con l’intervento del giudice), l’amministratore, finché non venga sostituito da altro amministratore, è obbligato ad amministrare perché vige il regime della prorogatio imperi e fino a nuova nomina l’amministratore uscente anche se dimissionario ha comunque il diritto/dovere di svolgere ed assicurare al condominio almeno l’amministrazione ordinaria.
Ai condomini del condominio del napoletano si consiglia quindi di nominare un amministratore e in caso di disaccordo con il proprietario degli 11 appartamenti di rivolgersi ad un giudice per la nomina di un amministratore ( peraltro nei condomini con più di 4 condomini la nomina dell’amministratore è obbligatoria per legge ex.art 1129 c.c, 1° comma). Una volta nominato l’amministratore, come si è appena detto, dovrà amministrare finché per volontà dei condomini non venga sostituito.
Cordiali Saluti.
Francesco Catalano